TITR Testo Integrato Trasparenza Rifiuti |
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Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana si occupa della gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza mediante il proprio ufficio tributi
(0583/6448317 – mail: p.pierotti@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it)
Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Via Vallisneri, 1
55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Partita IVA 00204360465
Centralino 0583 64481
Fax 0583 644133
Posta elettronica Istituzionale non certificata: protocollo@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.castelnuovodigarfagnana@postacert.toscana.it
La modulistica dedicata è pubblicata alla sezione tutto tributi nel sito istituzionale del Comune.
Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è effettuato dalla società GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE SRL – G.E.A. Srl
Il servizio di spazzamento e lavaggio è effettuato da: AURORA SOC. COOP. R.L.
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSEGUITA NELL’ULTIMO TRIENNIO
Per i soggetti passivi, che occupano a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE, il cui valore risulti non superiore complessivamente ad euro 13.000,00, è previsto il rimborso del tributo (modulo).
Per poter usufruire dell’agevolazione i cittadini interessati devono presentare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno la certificazione ISEE relativa ed avere i seguenti requisiti:
le tariffe per l’anno 2020 sono state approvate con delibera del consiglio n.22 del 12/06/2020
il versamento deve essere effettuato mediante PAGOPA con i moduli trasmessi contestualmente all’avviso di pagamento dell’anno.
PER L’ANNO 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le rate sono tre con le seguenti scadenze:
in caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, solleciti di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non corrisposta, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato.
Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o debba comunicare variazione dei propri dati o relativi all’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa può contattare l’ufficio tributi ovvero provedere inviando dichiarazione di variazione TARI o richiesta di RIMBORSO.
COMUNICAZIONI ARERA INTERVENTI DI MODIFICA QUADRO REGOLATORIO
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