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 CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

– E’ vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal proprio comune di residenza salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Gli spostamenti potranno avvenire solo se giustificati mediante autodichiarazione (che si allega al post sotto forma di immagine), che potrà comunque essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze dell’ordine.
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

– È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

– Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 06.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, le strutture dovranno essere chiuse.

– La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

– Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.


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