Decreto 10 aprile 2020: disposizioni fino al 3 maggio |
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Il Settore Amministrativo dell’Ente informa tutta la popolazione che:
Il Dpcm 10 aprile 2020 firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
In particolare: riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell’emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane .
ATTIVITA’ COMMERCIALI CONSENTITE
Commercio al dettaglio (allegato 1)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Servizi alla persona (allegato 2)
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita’ delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
Sono consentite le attività indicate nell’allegato 3 tra le quali in particolare:
Allegato 3 – Estratto
ATECO | DESCRIZIONE |
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
2 | Silvicoltura ed utilizzo aree forestali |
3 | Pesca e acquacoltura |
E’ raccomandata la prevenzione igienico-sanitaria, anche presso gli esercizi commerciali, secondo il decalogo (allegato 4) di seguito indicato:
Misure igienico sanitarie (allegato 4):
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire misure di prevenzione (sicurezza interpersonale, ingressi dilazionati, impedire soste prolungate all’interno dei locali) riassunte nell’ allegato di seguito riportato.
Misure per gli esercizi commerciali (allegato 5)
1. Mantenimento in tutte le attivita’ e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilita’ e accessibilita’ a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attivita’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita’:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo’ accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso e’ regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Il Decreto dispone inoltre una serie di misure per i casi di transito e soggiorno di persone dall’estero sul territorio italiano; l’esecuzione di queste misure è assicurata a livello territoriale dai Prefetti.
Queste le principali evidenze del Decreto 10 aprile, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento.
Il Settore Amministrativo
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