BONUS FISCALE PER CHI ACQUISTA CASA E POI L’AFFITTA |
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Il decreto sblocca Italia, il DL 133 del 2014, ha introdotto un bonus fiscale per chi acquista casa e la affitta. Vediamo di cosa si tratta. L’articolo 21 del decreto, intitolato “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, prevede che per chi acquista, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, immobili a destinazione residenziale, che siano di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, è riconosciuto un bonus.
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Tale bonus fiscale consiste nella deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita. Il limite massimo complessivo di spesa deve essere di 300.000 euro. L’agevolazione è prevista solo per le persone fisiche e non per chi esercita attività commerciali. Inoltre a beneficiarne sono non solo chi acquista, ma anche chi sostiene le spese per costruire un immobile a destinazione residenziale sull’area edificabile che già possiede il contribuente prima che inizino i lavori o sulla quale è già stato riconosciuto il diritto di costruire. Il limite delle spese ammesso è sempre 300mila euro.
Ci sono però delle condizioni da rispettare per poter godere dell’agevolazione. Innanzitutto l’immobile acquistato o costruito su aree edificabili, già in possesso del contribuente prima dell’inizio dei lavori, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, deve essere messo in locazione per almeno otto continuativi a canone concordato. L’agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla risoluzione del precedente contratto. Inoltre il contratto di locazione non può essere stipulato tra genitore e figlio, quindi non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Altra condizione richiesta per legge per godere della deduzione è che l’immobile sia a destinazione residenziale, e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non sia quindi un immobile di lusso, signorile o di pregio. Inoltre non deve essere ubicato nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi ovvero a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli.
Altra caratteristica dell’immobile riguarda l’efficienza energetica. Le prestazione da conseguire devono ricadere nelle classi più alte, A e B. La deduzione deve essere ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Ma le novità nel settore immobiliare introdotte dal decreto sblocca Italia riguardano anche le locazioni. L’articolo 19 infatti prevede che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di locazione ancora in essere sia esente dalle imposte di registro e di bollo.
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